Intelligenza Artificiale e assicurazioni: quale compatibilità con la mutualità del rischio?

L’Intelligenza Artificiale presenta indubbi vantaggi per le compagnie assicurative, ma pone anche dei punti di riflessione che vanno da alcuni aspetti legali fino alla stessa compatibilità con il fondamento stesso del contratto assicurativo, la comunione del rischio

Pubblicato il 09 Dic 2019

Avv. Salvatore Iannitti

Partner, Studio Norton Rose Fulbright

Benedetta Orsini

Associate, Studio Norton Rose Fulbright

L’industria assicurativa da tempo sta riflettendo su come utilizzare le nuove tecnologie, tra cui l’Intelligenza Artificiale, per ottenere prodotti da offrire sul mercato più fruibili, di più facile ed immediata sottoscrizione e che meglio si attaglino al target market individuato. L’utilizzo di nuove tecnologie solleva di riflesso domande sulla compatibilità ed i limiti che l’introduzione di simili innovazioni possono avere nel settore, soprattutto laddove le basi della disciplina giuridica sono state gettate da un legislatore che neanche lontanamente poteva immaginare un simile progresso.

Una definizione di Intelligenza Artificiale

Per rispondere alla domanda del titolo, pare opportuno dare una definizione di Intelligenza Artificiale, pur nella difficoltà di delimitare i confini del fenomeno, rifacendoci alla definizione delineata dalla Commissione Europea in uno dei suoi rapporti: “Intelligenza artificiale’ (I.A.) indica sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi. I sistemi basati sull’I.A. possono consistere solo in software che agiscono nel mondo virtuale (ad esempio assistenti vocali, software per l’analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento vocale e facciale), oppure incorporare l’I.A. in dispositivi hardware (per esempio in robot avanzati, auto a guida autonoma, droni o applicazioni dell’Internet delle cose).”

(Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – L’intelligenza artificale per l’Europa, Bruxelles 25 aprile 2018)

Tanto premesso, riteniamo altresì utile ricordare, anche se sembra scontato, che l’Intelligenza Artificiale opera attraverso le istruzioni che vengono date (dall’uomo) al sistema per il raggiungimento di un determinato obiettivo. In altre parole, l’I.A. non ha un’intelligenza emotiva, le è sconosciuto il “buon senso” ed il raggiungimento dell’obiettivo prescinde da un qualsiasi motivo, movente o ragione.

Proprio per ciò e per la potenziale applicazione pervasiva dell’Intelligenza Artificiale, la Commissione europea ha approvato specifiche linee guida (“Orientamenti Etici per un’I.A. affidabile”) che riassumono e stabiliscono gli standard a cui deve tendere chi sviluppa e realizza applicazioni basate sull’IA (a questo link è possibile approfondire).

L’Intelligenza Artificiale nell’industria assicurativa

L’Intelligenza Artificiale nell’industria assicurativa è applicata in fasi e momenti diversi:

· La raccolta, l’analisi e la classificazione dei dati

· Logistica ed efficientamento nei processi di back office

· Customer care, sottoscrizione e liquidazione dei sinistri

· Processi antifrode

Ultimo, ma non di minore importanza, è l’uso di applicativi di I.A. in ambito consulenziale e di risk management, settore di fondamentale importanza per la prevenzione dei rischi e l’ottimizzazione delle risorse. Attraverso l’uso di tali applicativi i vantaggi che si prospettano per il cliente sono notevoli: dall’abbassamento del premio (conseguenza del minor numero di frodi), alla riduzione dei tempi nell’emissione della polizza ad una più veloce liquidazione del sinistro (si ricorda sul punto il tema smart contract e block chain, di cui costituisce un esempio la polizza “autoliquidante” in caso di cancellazione o ritardo del volo).

Aspetti legali dell’I.A. nelle assicurazioni

Quali sono gli aspetti giuridicamente più complessi legati all’uso di I.A. da parte delle compagnie assicurative? Entro quali limiti, cioè, le nuove possibilità favorite dall’I.A. sono compatibili con le fondamenta giuridiche del contratto di assicurazione e del diritto assicurativo, o comunque meritano una più attenta riflessione?

Partiamo dai fondamentali: una delle basi giuridiche su cui è incardinato il contratto di assicurazione e su cui si impernia l’industria assicurativa, è la comunione dei rischi. In altri termini: intanto l’assicuratore riesce a coprire il rischio che un evento incerto accada, in quanto tale rischio viene condiviso dall’intera collettività, sia in termini di assoggettamento ad una sorte comune, sia in termini di contributo alla costituzione delle riserve e di “condivisione” (indiretta) delle stesse. E’ il c.d. trasferimento del rischio dal singolo alla collettività (o massa) rappresentata e gestita dall’assicuratore, massima espressione della logica mutualistica. Come noto poi, il premio pagato dal contraente a fronte del rischio assicurato viene calcolato su basi statistico attuariali e la probabilità e la frequenza che l’evento si avveri, rappresentano il “rischio imprenditoriale” – senza giochi di parole! – dell’assicuratore: più il numero e la frequenza degli eventi si avvicinano alle previsioni dell’assicuratore, maggiore sarà l’efficienza (e la profittabilità) dell’impresa.

Problemi di compatibilità tra mutualità e Intelligenza Artificiale

Mutualità e comunione dei rischi presuppongono quindi la realizzazione di una collettività di assicurati omogenei a cui i rischi afferiscono. Ed è proprio qui che possono arrivare gli attriti con l’uso di applicativi di I.A. che, per loro essenza, operano attraverso un automatismo e potrebbero portare a disgregare in moltitudine di singolarità il paniere della mutualità: come è stato sostenuto, la mutualità/solidarietà è concetto che – almeno a prima vista – si pone in antitesi rispetto alla personalizzazione/individualismo, ponendo quindi in ultima istanza, interrogativi sui metodi di calcolo delle riserve e, più in generale, sui sistemi di tecnica finanziaria su cui si reggono le assicurazioni. L’essenza del problema è dunque: fin dove però può arrivare la personalizzazione della polizza (o del rischio: la c.d. “tailorizzazione”, secondo un neologismo di matrice anglosassone), esasperata dall’uso di applicazioni e automatismi propri dell’I.A. in grado di rilevare le specificità peculiari di un singolo assicurato, costruendo una polizza su misura in termini di premio e/o eventualmente di condizioni (seppur predeterminate dal sottoscrittore della polizza)?

L’interrogativo non è di agevole risposta.

Diversi elementi inducono tuttavia ad avere un atteggiamento flessibile e possibilista, di fronte a tale amletico dilemma. Difatti:

a) la legislazione RCA già è fortemente sbilanciata nel senso della personalizzazione dei meccanismi contrattuali, anche mediante l’uso di tecnologie (le scatole nere) volte a rilevare la condotta del singolo assicurato, che verrà dunque premiato o penalizzato a sfavore o a favore dell’intera collettività. Il distinguo sembra dunque essere ammesso dallo stesso legislatore seppure, emblematicamente, in relazione a condotte degli assicurati possibili/accessibili per l’intera collettività in comunione di rischio. Su questa scia, ad esempio, alcuni assicuratori stanno sperimentando l’idea di una polizza salute basata sul concetto “pay-as-you-live”. In pratica ciò significa che le tariffe (cioè: i premi assicurativi) vengono determinati sulla base di un profilo individuale di salute, in ciò agevolato da nuove generazioni di sensori e nuove applicazioni digitali (smart watch e “tracker”) che registrano il comportamento della persona con estrema precisione;

b) sempre l’RCA, ha in particolare aperto la frontiera all’utilizzo di tecnologie in grado di differenziare il premio sulla base di strumenti tecnologici in grado di sorvegliare sull’assicurato (di nuovo: la scatola nera o i meccanismi di misurazione del livello di alcol nel sangue), impedendo l’accadimento del sinistro. Una personalizzazione non effettuata dunque sulla base di un parametro operante “a priori” (ossia sulla base delle caratteristiche proprie del soggetto assicurato), ma su base di una logica di “prevenzione” del sinistro: apertura significativa, che potrebbe addirittura portare a considerare determinate tecnologie di prevenzione del rischio (dall’allarme al sistema antincendio) funzionali ed ancillari all’attività assicurativa;

c) la personalizzazione dei contratti assicurativi non è fenomeno recente, essendo da sempre invalso l’utilizzo di termini (librerie di clausole predeterminate) o condizioni (franchigie/scoperti) per tener conto delle peculiarità del caso di specie. Da questo punto di vista, l’.I.A. (come già avvenne per il calcolatore, in ambito matematico) è forse semplicemente destinata ad introdurre una maggiore capacità di combinazione ed una più precisa ed oggettiva capacità di analisi. Ciò naturalmente a patto di rispettare alcune specifiche condizioni:

i. nel caso sopra esemplificato della polizza sanitaria “pay-as-you-live”, la compagnia di assicurazione dovrebbe aver predisposto adeguate procedure per evitare di creare inique distorsioni e/o pregiudizi (cc.dd. unfair bias, che minano la realizzazione di classi omogenee: ad esempio eseguendo test su un campione di popolazione con determinate caratteristiche o casi particolari (ad esempio persone con disabilità) che non devono aprioristicamente rimanere escluse dal sistema. Così come, ulteriormente, dovrebbero essere stati predisposti dei processi in modo che l’applicativo di I.A. sia fedele e affidabile ed affinché, ad esempio, possano essere riconosciuti e superati errori di sistema dati da variabili non rappresentate o immaginate nella realizzazione delle istruzioni ed obiettivi dell’applicativo di I.A (ad esempio l’incapacità del sistema di valutare allo stesso modo l’età effettiva – vs l’età anagrafica – rispetto a determinate tipologie di persone). Gli Orientamenti della Commissione Europea sopra citati forniscono, non a caso, una serie di test esemplificativi che operatori che usano applicativi di I.A. dovrebbero sottoporre ai loro sistemi, per verificarne la compatibilità con i principi ed i requisiti fondamentali sopra elencati;

ii. il livello di personalizzazione dovrebbe essere tale da non individuare una nuova classe di rischio. Nell’assemblare le diverse opzioni disponibili (che costituiranno, ci si augura, un universo chiuso non troppo numeroso), l’I.A. non dovrà cioè introdurre un elemento differenziale che – incidendo su di uno degli elementi essenziali della classe di rischio (ossia la copertura o le esclusioni) – sia tale da far venir meno la comunione di rischi tra quel singolo assicurato e gli altri acquirenti del medesimo prodotto;

d) la normativa in materia di distribuzione ha di recente introdotto – anche per i prodotti assicurativi di puro rischio – il concetto di “consulenza”, collegata alla raccomandazione del prodotto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del cliente. Un concetto oggi collegato alla selezione tra i prodotti a disposizione dell’intermediario, che domani potrebbe essere esteso alle variabili di personalizzazione dei prodotti a sua disposizione.

La risposta alla domanda del titolo quindi è: sì, mutualità e I.A. sono compatibili e possono convivere. Ora rimane da rispondere al successivo e contiguo tema, relativo al confine tra la “tailorizzazione” del prodotto tramite I.A. e la possibile illegittima discriminazione nel processo di selezione del rischio.

Ma a questo argomento sarà dedicato il prossimo articolo, a cui vi rimandiamo sperando di offrirvi sempre una buona lettura.

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Avv. Salvatore Iannitti
Partner, Studio Norton Rose Fulbright

L’avvocato Salvatore Iannitti è partner dello studio legale internazionale Norton Rose Fulbright ed esperto di diritto societario e regolamentare. In questo campo, si occupa principalmente di assicurazioni, intermediari assicurativi, banche e servizi finanziari

Benedetta Orsini
Associate, Studio Norton Rose Fulbright
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